1. Utilizzo non consentito
Si tratta dell’esercizio di tutte quelle attività non consentite dal titolare che violano i diritti patrimoniali e morali di quest’ultimo. Nella maggior parte dei casi da luogo a sanzioni amministrative, ma talvolta – specialmente in concomitanza con lo scopo di lucro o in occasione di gravi inadempimenti nei confronti della SIAE o di grave nocumento all’autore – produce conseguenze anche penali (vedi artt. 171 e seguenti LDA). Non hanno bisogno di alcun consenso le cd. utilizzazioni libere ex art. 65 e seguenti LDA, tra cui:
– articoli giornalistici, a meno che la loro riproduzione non sia contraria alla legge e purché sia chiara la data della pubblicazione e il nome dell’autore, se conosciuto;
– rassegne stampa via internet, purché conformi ai buoni usi e nella misura giustificata allo scopo;
– discorsi pubblici;
– ambito giudiziario;
– uso personale, vale a dire la classica copia privata, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non in serie: la fotocopia è consentita solo per uso personale e solo in misura del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, esclusa la pubblicità;
– prestiti da biblioteche, discoteche dello Stato ed enti pubblici;
– riassunto, citazione, antologia e riproduzione parziale, purché per finalità di critica, discussione o insegnamento e nei limiti della tipologia di opera (es. per la prosa, non oltre 12.000 lettere e per la poesia non oltre 180 versi con margine di 30 versi, come previsto dall’art. 22 del reg.esec. LDA), inoltre non devono costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
2. Plagio
Chi si attribuisce la paternità di un’opera altrui commette un plagio, purché l’opera in questione sia una ripetizione, seppur non totale (ma consistente in rapporto sia all’opera di chi plagia, che a quella plagiata) comunque pedissequa e carente di alcuna distinta originalità; altrimenti si tratta per lo più di elaborazione non consentita.
Se doloso, viene punito penalmente; se colposo, solo con sanzione amministrativa (artt. 171 e 172 LDA).
3. Contraffazione
Consiste nella falsa attribuzione della paternità di opera a scopo di lucro: è punita penalmente con sanzioni più severe rispetto al plagio doloso (artt. 171 e seguenti LDA).
4. Pirateria
Distinta dalla contraffazione, consiste nel procurarsi illegalmente copie dell’opera protetta dai diritti d’autore: esempio classico è scaricare file mediante il software peer to peer ( P2P ). E’ punita penalmente, ma se l’uso delle copie è strettamente personale e senza scopo di lucro diretto o indiretto, da luogo a sanzioni solo amministrative.