A seconda del tipo di violazione, è possibile far valere i propri diritti mediante i rimedi seguenti.
1. Azioni risarcitorie civili
Dirette prevalentemente ad ottenere il risarcimento del danno, spesso consistente nell’illecito guadagno da parte di chi ha commesso la violazione, ma non solo.
Es. – Chi commette plagio, può essere condannato al pagamento di tutti i proventi derivati o anche solo potenzialmente derivabili dall’opera, anche in considerazione della spendita del nome, e/o altri danni: per tutto ciò che non è esattamente quantificabile, il giudice determina una somma di denaro in via equitativa.
2. Altre azioni giudiziarie
Le azioni giudiziarie in materia di diritto d’autore possono essere orientate ai seguenti scopi:
1) riconoscere la paternità dell’opera (art. 169 LDA);
2) difendere l’integrità dell’opera (art. 170 LDA);
3) inibire anche preventivamente ogni utilizzo economico non consentito e la manipolazione non autorizzata dell’opera, nonché infine a rimuovere o distruggere ciò che costituisce il prodotto della violazione (artt. da 156 a 167 LDA).
3. Azioni penali
Il titolare dei diritti, mediante informativa di reato, può far avviare dei procedimenti penali per punire i reati connessi al diritto d’autore, dal quale può anche scaturire l’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni.