I metodi di tutela più utilizzati sono affidati alla Società Italiana di Autori ed Editori (S.I.A.E.), la società di intermediazione dei diritti patrimoniali d’autore, la quale, pur non essendo un vero e proprio ente pubblico, gode di uno speciale trattamento da parte dello Stato Italiano sancito dall’art. 180 LDA che in realtà la parifica ad una pubblica istituzione poiché le viene attribuita in via esclusiva “l’attività di intermediario, sotto ogni forma diretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”.
Ad ulteriore conferma del suo carattere istituzionale, la SIAE ha un potere coercitivo molto forte nell’ambito delle sanzioni e della vigilanza nel rispetto dei diritti patrimoniali da essa tutelati.
Tutte le informazioni – nonché i modelli per le varie richieste – inerenti la SIAE sono reperibili sul sito www.siae.it.
In alternativa alla SIAE il medesimo art. 180, comma 4, riconosce all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, la facoltà di “esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti” dalla LDA. Di fatto però è assai improbabile che un cantante sia disposto a bussare alla porta di tutti coloro che hanno utilizzato la sua opera senza essere autorizzati.
Tuttavia, la diffusione su larga scala di internet (e la conseguente crisi del concetto di giurisdizione territoriale) e dei DRM sta gradualmente smontando la rigida interpretazione dell’art. 180, consentendo realmente ad un autore la possibilità di gestire e controllare da solo i suoi diritti patrimoniali. Quasi a conferma di questi cambiamenti il Governo Italiano ha ridimensionato alcune prerogative della SIAE in favore di altre organizzazioni, specie in ambito musicale.
Si tiene a precisare che la SIAE tutela esclusivamente l’esercizio dei diritti patrimoniali di cui l’iscritto è già titolare, non anche i diritti morali spettanti in esclusiva all’autore, il che significa che il predetto ente non può denunciare o perseguire un plagio per conto dell’autore, né può trasferire i diritti patrimoniali a terzi.
I principali mezzi di tutela previsti dalla SIAE sono i seguenti.
1. Iscrizione
L‘iscrizione è la condizione essenziale per consentire alla SIAE l’intermediazione dei diritti patrimoniali ma anche la meno indicata per chi non ha ottime prospettive per il futuro delle proprie opere, a causa degli elevati costi di gestione. Proprio mediante questa, non solo la SIAE è in grado di dimostrare la provenienza e la data di creazione dell’opera, ma assicura al soggetto anche la corresponsione dei compensi derivanti dall’esercizio dei suoi diritti patrimoniali, che siano diretti o acquisiti dall’autore, certificandoli mediante i bollini che vengono applicati sulle copie dell’opera destinate alla vendita.
Al proposito, è bene specificare che per la vendita di supporti multimediali il bollino è obbligatorio a prescindere dall’iscrizione o meno degli autori alla SIAE: tale disposizione, prevista prevalentemente dall’art. 181 bis LDA, è finalizzata a garantire il controllo preventivo di tutti i supporti multimediali.
L’iscrizione costituisce un rapporto che può essere di associazione o mandato, a seconda della cittadinanza europea o meno dell’autore, ma anche della specifica scelta di quest’ultimo. In entrambi i casi (con poche differenze sostanziali) dopo l’iscrizione la SIAE assume – per un periodo minimo di cinque anni rinnovabile tacitamente – il controllo in Italia dei diritti patrimoniali su tutte le opere (appartenenti alla tipologia a cui si riferisce l’iscrizione) passate, presenti e future dell’autore.
2. Deposito di opera inedita
E’ il mezzo per dimostrare la provenienza e la data di creazione dell’opera e può essere adoperato anche da chi non è iscritto: consiste nell’invio alla sezione apposita della SIAE di una copia dell’opera unitamente ad un modulo scaricabile via internet da www.siae.it. Attualmente la tariffa è di Euro 110,00 per ciascuna opera depositata, mentre, per chi è iscritto, la tariffa è ridotta a Euro 55,00.
Una volta pervenuta alla SIAE, la copia dell’opera viene protocollata, sigillata e custodita presso il suo archivio per cinque anni, alla scadenza dei quali, se non rinnovato, il deposito perde ogni valore probatorio e la copia viene distrutta. Il numero di protocollo di per sé vale come prova del deposito (quindi non del contenuto dell’opera) ed è opportuno indicarlo ogni volta che si trasmette l’opera agli editori. Il contenuto dell’opera depositata può essere dimostrato legalmente solo in sede giudiziaria tramite l’accertamento disposto dal giudice, che consiste nell’apertura del plico sigillato in cui è custodita la copia dell’opera depositata: una volta aperto il plico, cessa il valore probatorio del deposito.