La prima condizione necessaria per dar luogo alla tutela ed agli obblighi previsti dalla normativa italiana è naturalmente la giurisdizione.
Sebbene infatti la Convenzione di Berna abbia consolidato i principi base della tutela in tutte le principali nazioni del mondo, la normativa di dettaglio spesso differisce da paese a paese.
Questa premessa è fondamentale soprattutto quando il territorio in questione è internet.
Se non ci sono dubbi sull’applicabilità della LDA a ciascun autore italiano, indipendentemente dal luogo in cui la sua opera è stata pubblicata per la prima volta (art. 185 LDA), con le sole eccezioni previste dall’art. 189 LDA; non è altrettanto chiaro se le altre normative editoriali possano effettivamente essere applicate agli autori italiani che pubblicano su internet, specie se chi gestisce il sito web in cui sono pubblicate le opere è straniero.
L’art. 1 della legge nr. 62 del 2001 identifica il luogo della pubblicazione del prodotto editoriale elettronico quello dal quale i dati sono immessi in rete, ossia il PC – il cd. “server” – che condivide i dati con tutti gli altri connessi in rete. Tuttavia le violazioni del diritto d’autore che rientrano nell’ambito della mera responsabilità civile possono essere trattate dal giudice del luogo in cui si è verificato il danno, oltre alla residenza o al domicilio del violatore: da tale premessa e secondo una serie di interpretazioni e fonti giurisprudenziali, chi subisce una violazione perpetrata su internet può chiedere l’applicazione del diritto italiano avanti al giudice della propria residenza o domicilio.
Ben diverso invece è il discorso dell’applicazione della normativa fiscale, di cui rimandiamo la trattazione alla pagina apposita.