Il problema iniziale di ogni autore è quello di dimostrare la paternità della sua opera e il momento in cui è stata creata.
Come si leggerà in seguito, la Legge n. 106/2004 prevede una procedura obbligatoria per depositare gran parte delle tipologie di opere dell’ingegno. Tuttavia il deposito presuppone la pubblicazione dell’opera, difatti è a carico dell’editore / tipografo / produttore, quindi non può essere effettuato per dimostrare la paternità di opere ancora inedite.
Di conseguenza, oltre a ricorrere alla SIAE (di cui si tratterà nella pagina apposita), gli autori utilizzano i metodi più disparati per tutelare le proprie opere prima di pubblicarle.
Il tradizionale ed economico mezzo della auto-spedizione consiste nel sigillare una copia dell’opera e di autospedirsela con raccomandata AR; alcuni adottano la variante della busta aperta, per far sì che l’addetto postale contrassegni direttamente la prima o, a seconda delle diverse correnti di pensiero, ciascuna pagina del testo: in entrambi i casi fa fede il timbro postale. In effetti però le manomissioni sono facilmente dimostrabili e tale mezzo è destinato a soccombere se contrastato da altri metodi “istituzionalizzati”, come il deposito SIAE.
Il discorso cambia completamente se si considerano le nuove tecnologie e le recenti normative in materia di posta elettronica certificata, marche temporali e firma digitale.
Posta elettronica certificata (P.E.C.): si tratta di una casella di posta elettronica fornita da un ente certificato dal CNIPA (www.cnipa.gov.it), l’organo di controllo informatico delle Pubbliche Amministrazioni, le cui regole tecniche sono previste dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 Gennaio 2004, al titolo IV.
Questo strumento è in grado di certificare il trasferimento della corrispondenza tra i server-provider e i computer del mittente e del destinatario. L’efficacia probatoria è piena se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella P.E.C..
Marca temporale: è un’impronta digitale fornita sempre da un ente certificato dal CNIPA che viene applicata ad un file per conferirgli certezza temporale e certificare la sua integrità.
Firma digitale: è anch’essa un’impronta digitale applicata su un file ma, oltre a certificarne l’integrità, è finalizzata non a conferirgli certezza temporale, bensì ad attestare la sua paternità / provenienza. La firma digitale viene fornita sempre da un ente certificato dal CNIPA normalmente insieme ad una smart-card (funzione svolta anche dalle nuove carte d’identità): un doppio sistema di cifratura e una password personale garantiscono l’identificazione sicura del firmatario e dell’ente certificatore.
Muniti di tali strumenti, neanche troppo costosi, è possibile contrassegnare un testo, certificarne la provenienza, il contenuto ed il momento della creazione, nonché dimostrare la loro trasmissione a terze persone: con le dovute accortezze si è quindi certamente in grado di pareggiare, se non addirittura superare in efficacia, persino le garanzie probatorie previste dalla SIAE.
Altro metodo sicuro ma decisamente poco economico e quindi raramente utilizzato, consiste nel deposito della copia presso un notaio: più spesso accade che il deposito venga effettuato da chi voglia mantenersi anonimo o ancor meglio da chi abbia il desiderio di diffondere o trasmettere l’opera mediante disposizioni testamentarie.