L’art. 1 della LDA indica tassativamente i generi delle opere protette (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia), mentre l’art. 2 identifica nello specifico i tipi di opere protette, anche se in via puramente esemplificativa: altri tipi di opere, infatti, pur non menzionati dall’art. 2, sono stati ritenuti tutelabili, come ad esempio il palinsesto televisivo, la tesi di laurea, gli appunti di lezioni universitarie, il ricettario gastronomico ed il giornale telematico.
Non è stata considerata opera tutelabile, invece, quella risultante dal mero apporto di modifiche (per lo più tecniche e redazionali) ad un’opera letteraria incompiuta, in quanto mancante dei requisiti di creatività, originalità e novità.
Tuttora oggetto di discussione è la tutela della critica letteraria oppure di quelle operazioni di editing incisive, da valutare necessariamente caso per caso e sempre in considerazione dei quattro requisiti cardine: ad esempio, non può essere tutelabile l’opera che riporta dei semplici commenti di apprezzamento o denigrazione che non siano giustificati da alcun ragionamento seppur dettato da criteri soggettivi. Stesso discorso per i portali web complessi, i quali potrebbero essere identificati come dei veri e propri software, sempre che la loro struttura e criteri di funzionamento, indipendentemente dal contenuto delle singole pagine che li compongono, siano muniti dei soliti quattro requisiti.