L’unico titolo riconosciuto dalla LDA affinché un’opera possa essere tutelata in quanto tale è semplicemente la sua creazione, “quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 6 LDA e 2576 c.c.). Nel tentativo di attribuire all’opera una struttura ideale, la giurisprudenza e la dottrina hanno individuato dei requisiti specifici che possono essere orientativamente riassunti nella esteriorità, creatività, originalità e novità.
1. Esteriorità
Rappresenta il requisito più importante in quanto spiega in concreto come un’opera può ritenersi creata e quindi come viene conseguito il titolo d’acquisto della paternità riconosciuto dall’art. 6 LDA. La Corte di Cassazione lo identifica come la suscettibilità di estrinsecazione nel mondo esteriore, in base al quale l’opera è da ritenersi tutelabile per il semplice fatto che è stata composta ed è in grado di essere divulgata. L’esteriorità quindi si concretizza con la trasfusione dell’opera in un qualsiasi tipo di supporto materiale (cartaceo, magnetico, digitale, informatico, ecc.), purché sia leggibile utilizzando strumenti alla portata di tutti. Di conseguenza l’esteriorità si distingue nettamente dalla pubblicazione che invece è il momento iniziale della divulgazione, in cui l’opera viene volutamente messa a disposizione di un pubblico indifferenziato.
L’esteriorità si distingue anche dalla registrazione brevettuale, la quale consiste nell’iscrizione su apposito registro pubblico ed è presupposto necessario di tutela per le invenzioni, ossia quelle creazioni che “implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (art. 45 CPI).
Di conseguenza, il libro già pubblicato ed il semplice manoscritto, seppur non ancora trasmesso all’editore, vengono tutelati allo stesso modo: ovviamente il libro pubblicato ha un indubbio vantaggio rispetto al manoscritto per il suo superiore potere probatorio, poiché è molto più facile dimostrare la creazione di un’opera già in circolazione rispetto ad un manoscritto non ancora divulgato.
2. Creatività
Comporta che l’opera sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di una elaborazione personale dell’autore.
Dal punto di vista contenutistico, è evidente quindi come per la tutela non abbia importanza la qualità dell’opera o la sua genialità.
3. Originalità
Letteralmente consiste nella diretta provenienza dell’opera dal suo legittimo autore, anche se nell’ambito del diritto d’autore viene maggiormente interpretato come il complesso delle caratteristiche di varia natura (a seconda del tipo di opera in questione) che insieme sono in grado di attribuire all’opera una distinta identità, in altre parole che inducano a riconoscerla dalle altre.
Si tratta di un requisito molto sfuggente poiché è rimesso ad una valutazione per lo più personale, affidata spesso a sensazioni e non a criteri logici, come nel caso delle arti figurative.
4. Novità
In base a tale requisito, l’opera deve essere diversa da altre già tutelate, sebbene una sua interpretazione rigida rasenti l’impossibilità: proprio per evitare che le idee vengano “chiuse a chiave” dai loro autori, i concetti astratti contenuti nelle opere non possono essere oggetto di tutela giuridica.
Difatti, come confermato a stragrande maggioranza da dottrina e giurisprudenza, è sufficiente che l’opera sia diversa dalle altre nel modo concreto in cui è realizzata, cioè nella sua forma esterna di rappresentazione, non anche nei contenuti intrinseci, quali l’idea di base, lo spunto ed il motivo ispiratore.