Tali sono le opere che vengono compiute da più autori.
Al proposito, si deve distinguere l’opera composta da più parti separate (cioè ben identificate le une dalle altre) e autonome (quindi non rientranti in un unico contesto come la trama portante) composte ognuna da un autore differente, da quelle invece in cui l’intervento di ciascun autore non può essere collocato in una parte distinta dalle altre.
Nel primo caso, ogni autore è titolare del distinto diritto connesso alla propria parte, sebbene l’opera collettiva in sé possa essere oggetto di un contratto che vincoli ciascun autore ad un particolare comportamento o renda l’opera intera inscindibile.
Nel secondo caso, in mancanza di specifici negozi giuridici, l’opera deve essere considerata alla stregua di una comunione pro indiviso, che comporta la divisione in parti uguali di tutti i proventi e la necessaria unanimità per tutte le decisioni inerenti le operazioni di carattere dispositivo (es. cessione dei diritti di utilizzazione economica).
Ad ogni modo, a seconda di come gli autori abbiano interagito tra loro per far nascere l’opera collettiva, è possibile riconoscere, in via stragiudiziale o anche giudiziale, i differenti interventi e, conseguentemente, la differente entità dei propri diritti.