Particolarità del contratto di edizione videografica è che, sulla base di una non chiara enunciazione normativa dell’art. 61 LDA (legata ad una concezione antiquata dell’opera in questione), la cessione di pressoché tutti i diritti patrimoniali dell’opera così come visibile nel supporto, quindi anche quelli non specificatamente enunciati nel contratto, avverrebbe automaticamente in capo al produttore sin dal momento in cui viene da quest’ultimo creato il primo supporto, pertanto, considerando anche il generico mancato uso di modelli forniti dalla SIAE a garanzia
di tutela di tutti i contraenti, è consigliabile che l’autore specifichi esattamente quali diritti intende trasferire tra quelli enunciati dall’art. 61 LDA.
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