È “il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (art. 118 LDA): in sostanza esso conferisce all’editore il diritto/dovere di pubblicare l’opera letteraria, nonché i diritti patrimoniali legati alla stessa.
La LDA disciplina tale contratto negli articoli compresi tra il 118 e il 135: in base all’art. 119, 2° comma, si presume, salvo patto contrario, che ogni contratto di edizione assicuri all’editore l’esclusiva, ossia che nessun’altro gli possa fare concorrenza nel commercio di quell’opera, per tutta la durata prevista (sia nei contratti a termine che per edizione).
L’art. 119 LDA specifica inoltre che l’alienazione, salvo pattuizione espressa, non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni che è possibile ricavare dall’opera, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici; in genere l’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi per legge nella stessa categoria di facoltà esclusive.
1. Contratto a termine
Dura sino allo scadere del limite di tempo stabilito, che comunque non può superare i vent’anni (salvo opere di particolare complessità, tipo enciclopedie o quant’altro, che possono anche non avere un limite).
2. Contratto per edizione
Dura sino a quando l’edizione non si esaurisce, sempre considerando il limite massimo dei vent’anni.
Ci sono due principali definizioni di edizione: in senso “fisico” e in senso “contenutistico”. Nel senso fisico, l’edizione è il tipo di rappresentazione tipografica dell’opera (es. la “deluxe edition” cioè quella edizione diversa dalla precedente per una diversa rilegatura, qualità delle pagine, eccetera), mentre nel senso contenutistico è considerata la sua composizione stessa (es. “edizione aggiornata” perché completa delle modifiche intervenute dopo l’edizione precedente).
Attenzione però a non confondere “edizione” con “tiratura”, che invece è il numero di esemplari prodotti da una medesima matrice. La tiratura, del resto, è specificatamente concordata nel contratto medesimo.