Si distingue dal contratto di edizione per le stampe in quanto ne è oggetto l’opera musicale e relativi diritti necessari per poterla diffondere in ogni modo al pubblico, registrarla e riprodurla su supporti di ogni tipo, modificarla, trasformarla ed utilizzarla a fini pubblicitari.
Particolarità dell’opera musicale è la possibile compresenza di una parte prettamente musicale, una testuale ed una esecutiva, caratteristiche che potrebbero coinvolgere diversi titolari: l’art. 34 LDA precisa che “l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione”. Lo stesso articolo aggiunge che “il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale”, salvo poi precisare, in mancanza di specifici accordi, determinate proporzioni di titolarità a seconda della tipologia dell’opera (lirica, operette, melologhi, ecc.).
L’articolo 34 infine dispone che “ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera”: tuttavia, una volta firmato il contratto, l’autore della parte letteraria può congiungerla ad altra opera musicale solo nei casi previsti dall’art. 35 LDA (dopo un anno dalla mancata apposizione in musica o dalla mancata prima rappresentazione / esecuzione per le canzoni, cinque anni per l’opera lirica o operetta, oppure dopo dieci anni dalla cessata rappresentazione / esecuzione per l’opera lirica, oratorio, poema sinfonico e operetta, due anni per le altre opere musicali) e la sua azionabilità è condizionata dall’art. 36 LDA.
Di solito il contratto di edizione musicale è redatto secondo i modelli forniti dalla SIAE e dalle altre organizzazioni di aventi diritto in ambito musicale, pertanto sono a priori adattate alle esigenze ordinarie sia degli autori che degli editori.
Il diritto del produttore trasferito mediante contratto nasce nel momento in cui vengono registrati e realizzati i supporti fonografici.