Non essendo un editore e non acquisendo alcun diritto (semmai una semplice licenza, come specificato precedentemente), Lulu non può avere alcun controllo della diffusione dell’opera: va da sé quindi che responsabile civile per i reati a mezzo della stampa da identificarsi ex art. 3 e 11 della L. 47/1948 non può che essere il solo autore, il che lo obbligherebbe a fornire nell’opera stampata le indicazioni previste dalla medesima legge all’art. 2, ossia luogo e data della pubblicazione, tuttavia tale obbligo, come dedotto nel precedente paragrafo, è valido solo in caso di importazione da parte dell’autore, ossia acquisto su Lulu e rivendita in Italia. Stesso discorso per l’obbligo previsto dall’art. 62 LDA per i supporti fonografici (indicazione del titolo, del nome dell’autore / interprete / esecutore, della data di fabbricazione) e per ogni altra analoga imposizione a seconda della tipologia dell’opera.
In ogni caso è imprescindibile l’identificazione di tutti gli aventi diritto sull’opera, perciò se l’autore non ha intenzione di rivendere in Italia i supporti contenenti le proprie opere, deve limitarsi ad indicare su di essi i nomi degli autori, dei traduttori, dell’opera tradotta / trasformata / elaborata nonché dei suoi autori, editori, ecc., assicurandosi ovviamente di avere le necessarie autorizzazioni di tutti i soggetti indicati.
Lulu non potrà quindi essere responsabile di alcuna violazione del diritto d’autore e in genere in qualsiasi altro ambito civile e penale, nemmeno per “culpa in vigilando” (cioè colpa per non aver preventivamente controllato le opere): unico dovere, oltretutto nemmeno ben accertato, del POD è quello tipico del “content provider” (letteralmente, fornitore di contenuti, quindi l’ente proprietario degli archivi in cui sono presenti i file diffusi direttamente al pubblico), dovere che consiste nell’impedire la visualizzazione di contenuti illeciti dopo apposita segnalazione da parte dei legittimi interessati o delle pubbliche autorità.