Il diritto patrimoniale d’autore racchiude tutti i diritti connessi alla pubblicazione e all’utilizzazione materiale dell’opera.
Questi sono alienabili, trasmissibili e suscettibili di pegno e sequestro, si protraggono per tutta la vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte (come indicato in precedenza, in caso di opera anonima non rivelata i 70 anni decorrono dalla prima pubblicazione) o, in caso di opera collettiva inscindibile, alla morte dell’ultimo dei suoi coautori. Successivamente a tale termine, l’opera diventa di dominio pubblico.
1. Diritto di pubblicazione e utilizzazione economica
E’ di prassi regolato da un contratto che regola tutti gli aspetti della pubblicazione e dei guadagni legati ad essa: nel caso specifico della scrittura, si tratta del contratto di edizione (si veda la sezione corrispondente).
Presupposti pratici di tutela: prima della pubblicazione, come richiesto anche da molti editori / produttori, è opportuno che l’autore si sia tutelato per dimostrare la paternità dell’opera. Si rinvia alla sezione corrispondente per ogni dettaglio.
2. Diritto di riproduzione e trascrizione
S’intende la moltiplicazione in serie di copie dell’opera con qualsiasi mezzo (litografia, copiatura a mano, fotografia ed ogni altro mezzo di riproduzione).
La riproduzione con gli stessi mezzi ma non in serie (reprografia), è consentita ma solo in determinati casi (vedi la sezione dedicata all’utilizzo non consentito).
La riproduzione audio-video per uso privato è consentita solo se senza scopo di lucro e combinata ad un meccanismo di prelievo alla fonte di un compenso a favore dei titolari dei diritti esclusivi di riproduzione, la cui riscossione è affidata alla SIAE: su questo assunto, seppur contestato, si basa quel supplemento che viene aggiunto al prezzo d’acquisto dei supporti multimediali vergini.
Presupposti pratici di tutela: da tempo è in discussione la natura della riproduzione per uso privato, da alcuni definita come un vero e proprio diritto non limitabile (in riferimento ai cd. DRM): si sono susseguiti nel tempo norme, sentenze ed opinioni autorevoli che talvolta lo hanno identificato come vero e proprio diritto dell’utilizzatore e talvolta invece come semplice facoltà negabile dal titolare dei diritti sull’opera. Allo stato attuale l’ago della bilancia pende a favore di quest’ultimo orientamento, tant’è che non ci sono limiti ai DRM: in compenso però è consentito l’uso di contromisure tecnologiche per rimuovere i DRM (come quei programmi che consentono di duplicare cd protetti), sempre a condizione che non si ecceda l’ambito dell’uso privato e dello scopo non di lucro.
3. Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
L’art. 15, 1° comma, LDA lo inquadra nella “esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale”: in sostanza ciò si traduce in tutti i mezzi di comunicazione diretta dell’opera al pubblico.
Presupposti pratici di tutela: sebbene l’autore, come si leggerà nel prossimo capitolo, abbia la facoltà di gestire direttamente i propri diritti patrimoniali senza l’intermediazione della SIAE, per l’esecuzione, la rappresentazione e la recitazione in pubblico di qualsiasi opera è necessario avvertire preventivamente la SIAE depositando un apposito modulo (si rinvia al suo sito web ufficiale per ogni dettaglio). Solo se tutti gli autori delle opere da eseguire, rappresentare o recitare in pubblico non sono iscritti alla SIAE non sarà dovuto a questa alcun compenso: è chiaro però che in tal caso si dovrà ottenere la diretta autorizzazione dell’avente diritto.
4. Diritto di diffondere l’opera
Si tratta della diffusione indiretta dell’opera al pubblico mediante sistemi di comunicazione a distanza (TV, internet, radio, ecc.).
Presupposti pratici di tutela: anche qui è obbligatoria la preventiva comunicazione alla SIAE del palinsesto, ossia la lista delle opere da diffondere al pubblico. Ciò vale anche per il “web casting”, cioè la pubblicazione sistematica e programmata di contenuti sul web senza interattività con il pubblico.
5. Diritto di distribuzione
Consiste nel diritto di mettere in commercio l’opera distribuendone copie, o comunque di mettere l’opera a disposizione del pubblico senza diffusione diretta o indiretta.
Presupposti pratici di tutela: normalmente si tratta di un diritto ceduto dall’autore nel contratto che regola il suo rapporto con l’editore / produttore, ma può anche essere oggetto di autonoma disposizione, specie se l’autore decide di auto-produrre la sua opera.
6. Diritto di tradurre, elaborare e trasformare l’opera
E’ la facoltà di tradurre l’opera in altra lingua o dialetto, di apporre modifiche sostanziali all’opera (come aggiunte, rivisitazioni, aggiornamenti) nonché di trasformarla in altre tipologie (es. da romanzo a sceneggiatura).
Presupposti pratici di tutela: a differenza delle elaborazioni rientranti nel diritto all’integrità (si veda l’apposita sezione), tutte le predette manipolazioni vengono considerate oggetto autonomo di tutela, pur integrandosi nell’opera a cui si riferiscono, sicché, nel caso delle trasformazioni, tutti i diritti delle opere in esse integrate si cumulano: per questo motivo chi ha intenzione di inserire una canzone in un filmato, deve acquisire i diritti dal compositore, dall’autore del testo cantato, dai musicisti ed eventualmente anche dall’editore e dal distributore.
7. Diritto di noleggio
Non è consentito il noleggio lucrativo delle opere senza autorizzazione del titolare del corrispondente diritto.
Non è contemplato il cd. “prestito privato”, senza scopo di lucro, che si effettua agli amici. Limitato a pochi “passaggi” il prestito privato non costituisce espressa violazione, ma, trasmesso ad un numero elevato di persone, si traduce in una vera e propria distribuzione che, seppur non lucrativa, è soggetta alla disposizione di chi ne detiene il diritto.
Presupposti pratici di tutela: anche il diritto in questione si cumula a tutti gli altri delle opere che compongono quella da noleggiare, il che spiega il prezzo notevolmente superiore del suo supporto rispetto a quello destinato alla vendita per uso personale.