Prima di entrare nel merito delle specifiche problematiche fiscali inerenti autori e aventi diritto, è bene delineare alcune fondamentali premesse che condizionano il loro trattamento fiscale.
1. Giurisdizione
Anche per l’ambito fiscale l’applicazione della normativa italiana è soggetta alla necessaria preliminare condizione della giurisdizione.
Al proposito è necessario distinguere i proventi derivanti da cessione dei diritti d’autore dai proventi per la cessione dei supporti che contengono le opere: mentre infatti le imposte legate ai primi sono condizionate alla semplice residenza di chi li riceve, le imposte per i secondi dipendono anche dal luogo in cui i supporti vengono ceduti, come si leggerà nei prossimi paragrafi.
2. Abitualità
Pur non essendoci un riferimento normativo preciso e in base ad una interpretazione diffusa della legge Bersani, l’attività può essere definita abituale se supera il tetto massimo dei 5.000 euro di reddito netto, il che significa che se l’autore o l’avente diritto ricava dall’esercizio dei suoi diritti patrimoniali sulle opere dell’ingegno una somma superiore, al netto di qualsiasi spesa imputabile, la sua specifica attività dovrà ritenersi abituale.
3. Regime editoriale
Chiunque eserciti abitualmente i diritti patrimoniali d’autore ha la possibilità di organizzarsi in forma di impresa e registrarne l’attività editoriale, oppure di aggiungere formalmente l’attività editoriale ad un’altra impresa di cui si è già titolari.
L’impresa che ufficialmente svolge attività editoriale su carta stampata può godere del regime monofase previsto dall’articolo 74, lettera c), Dpr n. 633/1972, per cui è prevista l’applicazione del 4% di IVA sui beni editoriali stampati venduti: nel medesimo articolo, in tutto il Dpr n. 633/1972 e nelle altre norme di dettaglio vengono specificate le condizioni di applicazione, tra cui una serie di adempimenti contabili che consentono di pagare l’imposta solo su quanto effettivamente venduto dai rivenditori, esonerando questi ultimi dal versamento tributario.
La L. n. 250/1990 e la L. n. 62/2001 prevedono poi diverse altre agevolazioni e provvidenze.