1. Redditi da cessione dei diritti d’autore
L’art. 53 del TUIR dispone che “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali” devono essere considerati come redditi da lavoro autonomo. Tale disposizione per la dottrina prevalente deve applicarsi al caso in cui l’utilizzo dei diritti d’autore avvenga per acquisto di questi ultimi a titolo derivativo e non originario, in altre parole se i redditi spettano ad un terzo (committente d’opera, datore di lavoro) anziché direttamente all’autore: in concreto però la distinzione rileva poco perché anche nel caso in cui l’acquisto dei diritti sia avvenuto a titolo originario, i relativi redditi ricadono sempre nell’ambito del lavoro autonomo, in particolare nella generica disposizione del comma 1 del medesimo art. 53 (“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”). Sebbene condizione ritenuta essenziale dal medesimo articolo per tale collocazione del reddito sia l’abitualità dell’attività, non essendo più in vigore la regola generale per cui ogni altra entrata non specificatamente disciplinata debba rientrare nell’ambito dei redditi diversi, anche i compensi occasionali da diritti d’autore devono essere considerati redditi da lavoro autonomo, almeno sino a quando il legislatore non li annovererà espressamente in altro modo.
L’attività di sfruttamento dei diritti d’autore relative alle opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, ecc., non sono invece soggette ad IVA.
2. Proventi per la cessione di supporti
Qualora l’attività dell’autore o dell’avente diritto si concretizzi nell’abituale vendita di supporti di qualsiasi genere in cui sono contenute le opere dell’ingegno (libri, cd, dvd, files, ecc.) o se la vendita non è abituale ma è inserita nel contesto di un’altra attività commerciale abituale, è obbligatoria l’applicazione dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), ossia l’imposta che si applica sull’incremento di valore che l’attività di una persona fornisce al bene o al servizio venduto ai consumatori finali. Materialmente pagata dal consumatore finale, l’IVA viene versata all’Erario, in qualità di sostituto d’imposta, dal soggetto che svolge l’attività di vendita ed è disciplinata dal citato Dpr n. 633/1972.
Se il soggetto è organizzato in forma di impresa editoriale, per i supporti cartacei potrà applicare l’aliquota del 4%: in quasi tutti gli altri casi l’aliquota sarà del 20%.
Resta comunque fermo, anche per i soggetti che svolgono attività di vendita svincolata da qualsiasi attività commerciale abituale, l’assoggettamento dei relativi proventi all’imposta sui redditi, qualora ovviamente i soggetti siano residenti in Italia.
Inoltre la vendita dei supporti è soggetta all’applicazione dell’IVA se il luogo di cessione del supporto è l’Italia. Se la cessione avviene in altro paese, seppur da soggetto italiano purché domiciliato nel medesimo paese, l’IVA non sarà applicata (anche perché si presume che verrà applicata la corrispondente imposta prevista dal paese in questione). Se il venditore dei supporti si trova in un paese dell’Unione Europea, non ha alcun domicilio in Italia e la cessione avviene in Italia, l’IVA è dovuta all’Erario direttamente dal cessionario del bene, ossia da chi l’acquista, solo se rientra nell’ambito di un’abituale attività commerciale: in tal caso il pagamento dell’IVA verrà effettuata mediante auto-fatturazione. Qualora invece il venditore si trovi in un paese extra UE, l’acquirente dovrà pagare l’IVA, insieme ai dazi doganali, solo se previsto dalla normativa doganale, quindi in sostanza se l’acquisto non viene effettuato nell’ambito di un’attività commerciale abituale e se supera determinati valori, dedotti presuntivamente se non adeguatamente dichiarati dal venditore (per i dettagli, si consiglia di visitare il sito web ufficiale dell’Agenzia delle Dogane www.adm.gov.it).