Di seguito i requisiti fondamentali per poter stipulare un contratto di cessione dei diritti d’autore su una qualsiasi opera dell’ingegno.
1. Disponibilità del diritto
I diritti morali e patrimoniali oggetto del contratto devono essere nella piena disposizione dell’autore, perché il diritto a far pubblicare l’opera può essere concesso solo dall’autore e i diritti patrimoniali sulla stessa possono essere concessi solo dal legittimo titolare: pertanto se l’editore vuole concedere a qualcun’altro i diritti patrimoniali ricevuti da precedente contratto – e se ciò comporta una nuova pubblicazione dell’opera (in qualsiasi ipotesi di cessione dei diritti patrimoniali) – può farlo solo con il consenso dell’autore (che però può essere accordato anche preventivamente). Al contrario l’autore non può concedere all’editore i diritti patrimoniali e (conseguentemente) di pubblicazione se li ha già concessi ad altri in via esclusiva mediante un contratto valido e ancora efficace.
2. Dettagliato oggetto del contratto
Gli editori preferiscono specificare l’ambito dei diritti patrimoniali oggetto del contratto perché, altrimenti, proprio in base all’art. 119 LDA, tali diritti si traducono nella sola possibilità di incamerare gli introiti derivanti dal commercio delle copie dell’opera così com’è, senza possibilità di ulteriore sfruttamento economico. Perciò gli editori si curano di estendere espressamente tali diritti alla traduzione, elaborazione, eventuale adattamento cinematografico, teatrale, multimediale e via dicendo. Fanno eccezione le opere videografiche per le quali invece vige la già trattata automatica onnicomprensività dei diritti patrimoniali ex art. 61 LDA.
3. Compenso dell’autore
Sono prospettabili due forme di retribuzione per l’autore: in misura percentuale rispetto al ricavo delle vendite (le c.d. royalties) e in misura una tantum.
La prima comporta la necessità di contabilizzare il commercio dell’opera, perciò l’editore sarà obbligato a rendere conto periodicamente delle vendite: ogni volta che viene emesso il rendiconto, matura automaticamente il diritto al compenso dell’autore, con annessa possibilità per quest’ultimo di ottenere un decreto ingiuntivo per il rapido conseguimento del credito. Ovviamente questo compenso dovrà essere al netto di tutte le detrazioni previste dalla legge o da contratto (anticipi, ritenute d’acconto, ecc.). Tutte le procedure di riscossione e contabilità possono essere effettuate direttamente dalla SIAE.
La retribuzione una tantum deve essere valutata con attenzione proprio perché, se da un lato non è facile comprendere a priori il successo commerciale dell’opera, dall’altro non sarà più dovuto alcunché all’autore dopo la corresponsione del compenso pattuito.
Spesso si opta piuttosto per la combinazione di entrambe le forme di retribuzione.
4. Prezzo del supporto
E’ rimesso alla libera valutazione dell’editore: tuttavia l’autore può opporsi alla misura del prezzo se lo ritiene inopportuno o pregiudizievole per il prestigio suo e/o dell’opera.
Ad ogni modo, autore ed editore possono concordare il prezzo anche nel contratto di edizione stesso, oppure determinarne un limite massimo e/o minimo.
5. Copie invendute
Per quanto riguarda la sorte delle copie invendute, l’art. 133 LDA prevede per il contratto di edizione per le stampe che l’editore debba fornire all’autore la possibilità di comprarle a basso costo prima di distruggerle o svenderle.
Ad ogni modo, parte della giacenza ritenuta completamente al di fuori delle probabilità di vendita può, secondo la dottrina prevalente, essere distrutta senza alcun preavviso.
6. Scadenza del contratto
L’editore può continuare a vendere le copie di un’opera anche dopo la scadenza del contratto sino ad esaurimento delle giacenze? Se espressamente previsto nel contratto, senza dubbio. Non sussiste altrettanta certezza se invece il contratto tace al proposito, soprattutto considerando che l’editore mediante il contratto normalmente si assicura l’esclusiva. Di conseguenza, qualora l’autore stipuli un
contratto con un altro editore subito dopo la scadenza del precedente, può capitare che copie della stessa opera messe in commercio da editori diversi circolino contemporaneamente, comportando ciò una reciproca concorrenza: una ragione in più per essere previdenti e disciplinare anche questo aspetto.
7. Estinzione del contratto
In base all’art. 134 LDA, le cause di estinzione del contratto sono:
1) il decorso del tempo (per i contratti a termine) o l’esaurimento dell’edizione (per i contratti a edizione);
2) l’insuccesso dell’opera;
3) in caso di contratto su opera non ancora compiuta, la morte dell’autore prima del suo compimento, salvo che l’autore abbia così disposto e che l’editore non voglia pubblicare o adattare l’incompleto (sempre che, tra i diritti trasferiti, sia inclusa la facoltà di modificare l’opera, fermo restando l’art. 20 LDA);
4) i limiti, i divieti posti dalla legge e i provvedimenti giudiziari che ne impediscono la pubblicazione e la riproduzione;
5) la mancata pubblicazione o riproduzione dell’opera nel termine stabilito dalle parti o dal giudice (in conseguenza di procedimenti giudiziari);
6) il suo ritiro dal commercio per “gravi ragioni morali” (art. 142 LDA, si veda il diritto di pentimento nella pagina apposita).