L’attuale normativa principale che concerne l’obbligo di deposito di opere presso enti pubblici è costituita dalla Legge n. 106/2004 e dal suo regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006 (le quali disposizioni, come stabilito dall’art. 8 della L 106/2004, sostituiscono i precedenti obblighi, tra cui quello del deposito presso la Prefettura, di cui alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, nonché al regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052 e all’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82).
L’art. 3 della Legge 106/2004 dispone che tale obbligo è destinato a: 1) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; 2) il tipografo, ove manchi l’editore; 3) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; 4) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.
L’art. 4 invece individua tutte le tipologie di opere soggette all’obbligo di deposito, tra cui libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, opere multimediali, ecc..
Essenzialmente il deposito si effettua inviando ad enti preposti dal decreto ministeriale del 28/12/2007 un esemplare dell’opera ed un modulo compilato: per ogni dettaglio, è possibile consultare il sito web www.librari.beniculturali.it, inserendo nel motore di ricerca interno le parole “deposito legale”.
Tale disposizione si affianca a quella prevista dall’art. 103 LDA che prevede per quasi tutte le tipologie di opere pubblicate l’obbligo di iscrizione presso il Registro Pubblico Generale tenuto dal Ministero dei Beni Culturali (per ogni dettaglio, si rinvia sempre al suddetto sito web).
Per entrambi i depositi l’obbligo ricade direttamente sull’autore nel caso in cui non sia possibile individuare editori, produttori, distributori o altri aventi diritto, sebbene tuttora esistano in alcune fattispecie molti dubbi interpretativi e soprattutto pratici che li rendono difficili da applicare, come ad esempio per chi si avvale di uno stampatore estero, a prescindere dalla reale obbligatorietà del deposito nel caso concreto: infatti sulla base dell’art. 185 LDA, l’obbligo di deposito previsto dall’art. 103 ricade sull’autore italiano a prescindere dal luogo in cui l’opera è stata pubblicata la prima volta, ma in realtà il Ministero ha serie difficoltà a registrare opere pubblicate da editori o stampatori esteri, mentre l’obbligo previsto dalla Legge 106/2004 non dovrebbe trovare applicazione per chi pubblica all’estero in virtù dell’art. 1 della medesima Legge che ne restringe l’applicazione ai soli documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia (la parziale produzione non si riferisce all’opera in sé, bensì al supporto che la contiene).