Il diritto morale d’autore comprende tutti i diritti specifici che riguardano il rapporto tra l’opera ed il suo creatore.
Essi sono attribuiti solo all’autore dell’opera e sono imprescrittibili, inalienabili ed intrasmissibili (eccetto il diritto d’inedito che si trasmette agli eredi).
1. Diritto di paternità
Consiste nel diritto a farsi riconoscere autore dell’opera e ad impedire che altri se ne riconoscano tali.
Presupposti pratici di tutela: per riconoscere in giudizio la paternità dell’opera, è consigliabile conservare il supporto originale in cui è contenuta l’opera creata subito prima della pubblicazione, specificare in essa il nome reale dell’autore indicando anche l’eventuale pseudonimo, nonché dimostrare il tempo della creazione e l’assenza di successive manomissioni. Per ogni dettaglio si rinvia alla pagina “Registrazioni delle opere e condizioni di tutela“.
2. Diritto di inedito
L’autore è l’unico a decidere se e quando pubblicare un’opera: dopo la sua morte, tale diritto passa all’erede e può anche essere oggetto di legato testamentario.
Presupposti pratici di tutela: per evitare di perdere il diritto di inedito è opportuno astenersi da ogni tipo di formale manifestazione della volontà da cui si evinca un consenso alla diffusione dell’opera, quale potrebbe essere la pubblicazione su internet con l’esplicita autorizzazione alla libera disposizione dei contenuti, magari fornita non dall’autore ma da chi fornisce il servizio di pubblicazione: in tal caso l’autorizzazione potrebbe infatti formalizzarsi accettando le condizioni di utilizzo del servizio. Esempio classico è il blog in cui l’utente si registra e accetta le condizioni di utilizzo dello spazio web utilizzato, nelle quali condizioni è espressamente inclusa la libera disposizione dei testi pubblicati.
3. Diritto all’integrità
Attribuisce al solo autore la facoltà di impedire qualsiasi modifica alla propria opera, purché tale modifica possa “essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione” (art. 20 LDA).
L’opera letteraria gode di una protezione più incisiva nel rapporto tra editore ed autore, con particolare riferimento alle operazioni di correzione di bozze ed editing, in quanto l’art. 126 LDA dispone che “l’editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l’opera […] in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale”: di fatto però le considerazioni della giurisprudenza al riguardo inducono ad escludere un’interpretazione letterale dell’art. 126 LDA, di modo che le modifiche non lesive dell’onore e della reputazione dell’autore sono perseguibili da quest’ultimo solo se minano l’intera essenza dell’opera, cioè se compromettono seriamente la sua originalità, creatività e novità.
Presupposti pratici di tutela: per evitare situazioni di incertezza, quando vengono autorizzate le modifiche è opportuno delimitare per iscritto l’ambito d’intervento consentito, ferma restando l’impossibilità di nuocere all’onore, all’immagine ed alla reputazione dell’autore, nonché naturalmente di aggiungere contenuti illeciti. In ogni caso è consigliabile imporre la visione e l’autorizzazione delle modifiche prima della loro pubblicazione.
4. Diritto di anonimo
Comporta la possibilità di pubblicare un’opera senza specificare il nome del suo autore, il quale comunque conserva anche il diritto alla paternità, rivendicabile in qualsiasi momento dopo averla dimostrata. L’art. 27 LDA precisa però che in caso di pubblicazione in anonimato o
con pseudonimo, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant’anni a partire non dalla morte dell’autore, come di regola, bensì dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata: sulla base del combinato disposto degli artt. 27 e 28 LDA, per portare il termine iniziale alla morte dell’autore è necessario che quest’ultimo si riveli mediante apposita denuncia presso il Ministero dei Beni Culturali (per ogni dettaglio, si rinvia al suo sito web ufficiale).
Presupposti pratici di tutela: ferma restando la necessità della rivelazione ex art. 28 LDA per estendere i termini di tutela, la corrispondenza tra nome reale dell’autore e pseudonimo può essere dimostrata anche specificandola nell’esemplare originale dell’opera conservata dall’autore per tutelarne la paternità.
5. Diritto di pentimento
In base all’art. 2582 c.c. e all’art. 142 LDA, “l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio
l’opera medesima”. Tale diritto può essere fatto valere dall’autore in qualsiasi momento nei confronti dell’editore, il quale può opporsi solo contestando l’esistenza delle gravi ragioni morali alla base del pentimento.
Presupposti pratici di tutela: oltre al diritto di pentimento per gravi ragioni morali e a prescindere da questo, il contratto che definisce il rapporto tra autore ed editore / produttore può prevedere il diritto dell’autore a chiedere il ritiro dell’opera dal commercio al verificarsi di specifiche condizioni, come può essere la necessità di un aggiornamento in mancanza del quale l’opera risulti obsoleta.