In un periodo in cui la modernità rischia di compromettere il concetto di proprietà intellettuale, di rendere le opere dell’ingegno rientranti in un servizio gratuito ed anzi obbligatorio dell’uomo nei confronti dei suoi simili, nonostante sia radicato e più che mai esaltato il principio del do ut des, è importante conoscere almeno le basi di ciò che la legge riconosce all’autore come diritto imprescindibile.
Indubbiamente diffuso e ben accetto è il copyleft, ossia l’opera che nasce con rinuncia a priori di qualsiasi rivendicazione patrimoniale, così come il software open source, a codice aperto, utilizzabile liberamente. Tuttavia le opere non possono essere considerate semplici granelli di un formicaio in cui i costruttori sono senza nome e personalità. L’elemento fondamentale che distingue le opere dell’ingegno dagli oggetti materiali e che quindi attribuisce alle prime il cd. “valore aggiunto” è costituito dall’apporto creativo, dalle energie mentali spese per realizzarle, da quella scelta mirata tra varie soluzioni per raggiungere un obiettivo, scelta guidata dall’esperienza, dal carattere e dall’ispirazione personali. Essendo quindi l’opera dell’ingegno un prodotto inconfondibile della mente di una persona, concettualmente non può esistere senza il suo autore e non può prescindervi. Ricordarselo è importante quando si legge un libro, si ascolta una canzone, si guarda un film, si osserva un quadro, si ammira un edificio, si legge un giornale, si cerca una qualsiasi informazione in internet: spesso, anzi, la maggior parte delle volte si ignora del tutto il nome dell’autore e si considera ciò che ha creato solo in base a quanto è stato utile, in base quindi al mero consumo che se ne fa, accostando così l’umanità sempre di più a quell’idea di un enorme e supertecnologico formicaio.
Gli articoli dal 2575 al 2583 del codice civile e la legge 633 del 1941 (LDA) con il suo regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 1369 del 18/05/1942), costituiscono le principali norme che disciplinano il diritto d’autore: in esse sono contenuti tutti i principi alla base della tutela giuridica di tutti gli autori.
Tali principi sono ispirati e dal 1978 interamente adattati a quelli sanciti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, elaborata nel lontano 1886 e successivamente riveduta.