È nulla la notifica effettuata ad una società / impresa ex art. 201 comma 3 CdS all’indirizzo risultante sul PRA se tale notifica non si realizza concretamente in quanto l’indirizzo non corrisponde più alla sede legale tempestivamente comunicata al Registro delle Imprese.
Così il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 5672 del 31/05/2021, ha definitivamente sconfitto il “lato oscuro del PRA” che consentiva ai Comuni le notifiche fantasma sulla base di un anacronistico obbligo di comunicazione del cambio di residenza / sede legale alla Motorizzazione.
Incriminato è l’art. 201 comma 3 CdS, il quale prevede che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal PRA o dalla patente di guida del conducente“.
Così succedeva che i proprietari dei veicoli, già tartassati dalle innumerevoli incombenze e adempimenti, ignorando le suddette disposizioni normative, pressoché sconosciute, magari sentendosi al sicuro con il semplice cambio di residenza effettuato in Municipio o, nel caso di società, con il cambio di sede legale diligentemente formalizzato in Camera di Commercio, a distanza di diversi anni si beccavano ingiunzioni terrificanti sulla base di un fiotto di multe non pagate presuntivamente notificate presso il vecchio indirizzo di residenza o la vecchia sede legale.
Per le persone fisiche era già intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 16185/2009 ha sovvertito la tesi per cui la notifica di un verbale di accertamento di illecito stradale debba essere eseguita (in applicazione, evidentemente, dell’art. 201 CdS, comma 3, ult. periodo) nel luogo di residenza o domicilio risultante al PRA, ancorché il destinatario abbia dimostrato di aver tempestivamente dichiarato all’anagrafe il precedente cambio di residenza, in quanto tale adempimento contrasta con il medesimo dettato normativo.
In particolare, scrive la Corte, “il nuovo codice della strada, approvato con Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, non contiene, infatti, alcuna previsione analoga a quella di cui all’art. 59 del codice abrogato, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393 (“Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all’Ufficio del pubblico registro automobilistico”); anzi, l’art. 247 reg. esec. nuovo codice, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, chiaramente prevede che la comunicazione al PRA del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, segua di ufficio a cura della pubblica amministrazione, stabilendo, al comma 3, che i comuni trasmettano alla Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali, e, al comma 1, che la Direzione generale della M.C.T.C., comunichi quei dati agli uffici provinciali del PRA. L’onere di ulteriore comunicazione al PRA, che la sentenza impugnata presuppone gravi sul proprietario dell’autoveicolo, dunque non esiste, essendo invece sufficiente che il proprietario abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe comunale; ciò che, nel caso che ci occupa, risulta puntualmente avvenuto. Che, poi, evidentemente per fatto della pag. 2 P.A., il dovuto aggiornamento del PRA non sia stato eseguito, è circostanza che – come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. sent. 24673/2006) – non può esser fatta gravare sul privato, onde in tal caso non può trovare applicazione la previsione di cui al già richiamato art. 201 CdS, comma 3, ult. Periodo.”
Tale deroga è giustificata in quanto l’indirizzo di residenza non è propriamente un’informazione pubblica, quindi per l’aggiornamento del PRA è comunque necessario l’automatismo normativo che impone ai Comuni di comunicare le variazioni in sostituzione dei suoi cittadini.
Per le società e per ogni altra impresa che ha l’obbligo di comunicare le variazioni della propria sede legale al Registro delle Imprese, questo automatismo normativo non esiste, quindi le Camere di Commercio non hanno alcun obbligo di comunicazione nei confronti del PRA. Tuttavia un simile automatismo è del tutto inutile, dal momento che l’indirizzo della sede legale, a differenza della residenza, è un’informazione pubblica.
In ogni caso non si comprende come si possa così facilmente derogare il concetto dell’effettiva conoscibilità di un atto da notificare: tale concetto è infatti fondato sulla effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (articolo 111, Costituzione).
Come può quindi un atto ritenersi formalmente notificato se questo non poteva nemmeno astrattamente essere portato alla conoscenza del suo destinatario? Perché quindi l’accertatore può limitarsi a notificare la contravvenzione all’indirizzo della società risultante sul PRA senza nemmeno controllare, in caso di irreperibilità, la sua effettiva sede legale?
In realtà ciò non è possibile, in quanto sappiamo bene che per la notifica è necessaria la dimostrazione di una ricerca fattiva del domicilio, come confermato dalla Corte di Cassazione con ord. n. 19012/2017. La Corte in particolare ha stabilito che per costante orientamento è “anche richiesto che la condizione di ignoranza sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza“.
Del resto su una pagina web della stessa ACI (ossia la “tenutaria” del PRA) è stata pubblicata una sentenza della Cassazione divenuta un vero e proprio faro in proposito, la n. 18049/2011, la quale conferma che la notifica non può essere “virtuale”, quindi una mera risultanza di un registro automobilistico.
Il concetto viene espresso in dettaglio nel principale passaggio della suddetta sentenza: “l’art. 201 CdS comma 3, disciplinante le modalità di notificazione delle violazioni alle norme in tema di circolazione stradale non intende introdurre nell’Ordinamento la validità di una c.d. ‘notifica virtuale’, attraverso la quale si perfezioni la notificazione per la sola circostanza che sia eseguita ‘alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente’, poiché laddove il destinatario si fosse trasferito nient’affatto si avrebbe una notificazione validamente eseguita bensì solo un mero tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detti documenti. Solo attraverso l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, potrà dirsi valida la notificazione, sia ordinaria che postale. In caso contrario, versandosi nell’ipotesi di nullità della notifica, per il principio dell’invalidità derivata degli atti amministrativi, l’omesso espletamento di tali formalità comporterà l’illegittimità di tutti gli atti successivi, compreso quanto realmente accertato mediante verbale, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto“.
Eppure questo orientamento è stato stranamente utilizzato per confermare l’esatto opposto della sua essenza, ossia per stabilire che è sufficiente il rilascio della famosa cartolina presso l’indirizzo errato risultante sul PRA per considerare formalmente eseguita la notifica ex art. 140 c.p.c.. In altre parole, secondo questa illuminante interpretazione, se il Comune si limita a tentare la notifica della multa presso un indirizzo registrato al PRA non più effettivo, non va bene, ma se ci lascia la cartolina, tutto a posto! Della serie, Calamandrei, beccati questa!
Fortunatamente è intervenuto il Giudice di Pace di Milano (purtroppo per ora solo lui) a rimettere le cose a posto, superando così questa insensata discriminazione tra persone fisiche e imprese.
D’ora in avanti quindi così come le persone fisiche possono stare tranquille nel ricevere “felicemente” le loro multe limitandosi a cambiare residenza in Comune, le imprese non dovranno più preoccuparsi di comunicare alcuna variazione della sede legale al PRA, limitandosi a formalizzarle in Camera di Commercio.
Naturalmente con l’introduzione e la piena applicazione del domicilio digitale, tutto ciò sarà solo un brutto ricordo.
Però datemi retta, almeno fino a quando non interverrà nello specifico il legislatore, se cambiate la sede legale della vostra impresa assicuratevi di comunicarla anche alla Motorizzazione (si fa anche semplicemente tramite PEC, attualmente all’indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it), non si sa mai!
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LA SENTENZA
GIUDICE DI PACE DI MILANO, SENTENZA N. 5672 DEL 31/05/2021
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 3 R.D. 639/1910 così come modificato dall’art. 32 Dlgs. 150/2011
All’udienza di precisazione delle conclusioni le parti così
CONCLUDEVANO
attrice : come da separato foglio che si allega
convenuto: come in comparsa di costituzione e risposta 11/07/2019
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ai sensi del comma II n. 4 art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione ex art.32 Dlgs. 150/2011, parte istante proponeva, tempestivamente opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento del Comune di […] n. […] notificata in data 14/02/2019, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € […] scaturita dall’iscrizione a ruolo del verbale di contestazione del Comune di […] n. […] elevato per violazione di norme del CdS.
Parte attrice adduceva quale motivazione dell’opposizione l’omessa /inefficace notifica del verbale di contestazione, risultando la stessa tentata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., presso la precedente sede legale della società ovvero in […] come da visura storica della società prodotta (doc. n. 3 fasc. attoreo).
Il convenuto Comune di […], attore sostanziale nel presente giudizio, si costituiva in data 11.07.2019 con comparsa nella quale chiedeva il rigetto della domanda stante, l’avvenuta notifica, in data 17/12/2014, del verbale di contestazione ai sensi dell’art. 143 c.p c..
Parte opponente vista la documentazione prodotta da controparte e contestata la stessa, rilevava come la notifica del verbale di contestazione fosse stata effettuata per irreperibilità temporanea del destinatario , ai sensi dell’art.143 c.p.c., presso la vecchia sede della società cioè in […] mentre la sede della società era stata trasferita in […] dal 02/12/2013 (quindi un anno prima) così come attestato dalla visura CCIAA di […].
Il detto opposto, a fronte della contestazione in merito alla notifica del verbale, produceva solamente la fotocopia semplice della cartolina postale relative alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell’art. 143 c.p.c a soggetto irreperibile perché trasferito ignorasi dove- effettuata presso la precedente sede legale della società – ed omettendo comunque di provare l’effettuazione di tutti gli adempimenti connessi al detto incombente.
Alla udienza del 24/02/2021, cui la causa giungeva a seguito di rinvii per l’attuazione delle disposizioni dell’Ufficio relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritto.
La causa, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate.
Il convenuto Comune di […], attore sostanziale nel presente giudizio, benché ritualmente costituito non ha provato il perfezionamento della notificazione degli atti presupposti indicati nell’ingiunzione di pagamento; infatti la notifica del verbale suddetto risulta tentata ai sensi dell’art. 143 c.pc. nella vecchia sede dell’opponente pur essendo stata regolarmente e tempestivamente comunicata dalla società ricorrente alla CCIAA la relativa variazione della sede legale (avvenuta in anno prima della detta tentata notifica) e comunque in assenza di prova di tutti i relativi adempimenti.
Non provata come sopra detto da parte del Comune di […] la ritualità ed il perfezionamento della notificazione del verbale e conseguentemente neppure la tempestività della notificazione dello stesso (da effettuarsi entro il termine di giorni 90 dall’accertamento della violazione) la domanda attorea , deve essere accolta con conseguente annullamento della pretesa sanzionatoria oggetto della ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M Giustizia N.55/ 2014 e succ. parametri forensi Giudice di Pace.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie La domanda attorea e per l’effetto, annulla l’ingiunzione di pagamento del Comune di […] N. […].
2) Condanna il Comune di […] al pagamento delle spese di lite attoree che liquida nell’importo di € […].
Cosi deciso in Milano, il 31/05/2021