Se il software è indispensabile per l’attività aziendale, responsabile, in solido con l’azienda, del suo utilizzo (purché diffuso) senza licenza è personalmente il suo amministratore, anche se l’installazione viene effettuata dai dipendenti / collaboratori.
Questa è l’estrema sintesi della sentenza n. 1472 del 12/10/2020 emessa dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa.
Ricorrenti erano alcune famose software house americane che hanno chiesto l’inibitoria all’uso del loro software, la cancellazione dei programmi dagli elaboratori nonché la condanna della società e del suo amministratore in solido al risarcimento di tutti i danni, con pubblicazione della sentenza su quotidiano a diffusione nazionale, così come prevede l’art. 174-ter n. 3 LDA.
Fondamento della riconosciuta responsabilità in solido è l’obbligo degli amministratori di “assicurarsi della piena liceità dell’utilizzo delle risorse”, software compreso, in questo caso.
Tuttavia tale responsabilità non è automatica per qualsiasi violazione del diritto d’autore inerente l’uso del software. Come già accennato, la sentenza ha espressamente riconosciuto che a tal proposito l’utilizzo del software deve essere necessario per l’attività aziendale. La società aveva infatti come oggetto la progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari automatizzati, pertanto il programma era indubbiamente indispensabile.
Inoltre il software era installato in modo diffuso su molti elaboratori, circostanza questa che ha reso la violazione fin troppo evidente. Conseguentemente, in difesa dell’amministratore a nulla è valso il fatto che esecutore delle installazioni non fosse lui bensì i dipendenti.
Secondo la sentenza dunque l’amministratore non poteva non sapere. Del resto pare in effetti poco probabile che un amministratore non si accorga della mancanza di alcuna spesa relativa ad uno strumento così importante per l’attività della sua azienda.
Per la cronaca, il software era stato altresì cancellato durante la descrizione giudiziaria, aggravando ulteriormente la posizione dei responsabili.
La società e il suo amministratore sono stati così condannati in solido al risarcimento dei danni morali e patrimoniali da lucro cessante per il mancato pagamento delle licenze.