La conciliazione per le controversie in materia di lavoro, nonché diverse altre procedure previste nel medesimo settore, ora sono online. In vigore anche il principio del silenzio accoglimento per alcune istanze.
Cade uno degli ultimi baluardi tra le comparizioni personali obbligatorie. Il Decreto Semplificazioni ha introdotto la procedura telematica anche per le conciliazioni inerenti le controversie di lavoro: lo strumento “prescelto” è Microsoft Teams, lo stesso utilizzato per le altre formalità ora consentite online.
Ecco tutto ciò che si può fare da remoto in materia di lavoro:
- conciliazione monocratica (art. 11 Dlgs. 124/2004);
- diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12 Dlgs. 124/2004);
- risoluzione del contratto di lavoro o dimissioni della lavoratrice durante la maternità (art. 55 comma 4 Dlgs. 151/2001);
- risoluzione del contratto di lavoro o dimissioni della lavoratrice in periodo di matrimonio (art. 35 comma 4 legge 198/2006);
- stipula dell’ulteriore contratto a tempo determinato successivo al periodo massimo (art. 19 comma 3 Dlgs. 81/205);
- procedura volontaria di certificazione inerente il lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto e associazione in partecipazione (art. 75 Dlgs. 276/2003);
- audizioni per accertamenti a rilevanza penale;
- ogni altra procedura stabilita espressamente dal INL.
Nel contempo, con lo stesso Decreto Semplificazioni è entrato in vigore il principio del silenzio accoglimento dopo 15 giorni per:
- istanza di riposo compensativo domenicale (art. 15 comma 2 legge 370/1934);
- istanza di partecipazione dei minori alla preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche purché non pericolosi (art. 4 comma 2 legge 977/1967);
- ogni altra istanza stabilita espressamente dal INL.
Procede così il trend delle misure anti-covid per evitare il più possibile il contatto fisico. Un solo interrogativo rimane: si tratta di misure provvisorie, o dobbiamo aspettarci un ritorno al passato?