Come funzionano i diritti d’autore sulle opere d’arte che si vuole vendere? Ecco un sunto di tutto ciò che un artista deve sapere prima di vendere un proprio dipinto, scultura, disegno, affresco, fotografia, o altra opera delle arti figurative.
Rinvio all’apposita sezione del mio vademecum sul diritto d’autore ogni spiegazione sui requisiti che un’opera deve possedere per poter essere tutelata.
Passiamo direttamente al momento in cui l’opera è compiuta, o anche incompiuta, ma ha comunque tutti i suddetti requisiti per essere tutelata. Automaticamente, senza dover fare alcunché, l’intera sfera dei diritti morali e patrimoniali dell’opera viene acquisita dall’artista.
La prima mossa di un artista alle prime armi è, normalmente, la ricerca di una galleria d’arte che funga un po’ da agente. Poiché l’attività delle gallerie comporta un impegno maggiore in quanto si traduce nell’organizzazione di mostre, partecipazione a fiere e quant’altro, le commissioni sono ben più alte rispetto ad un agente commerciale e possono raggiungere anche il 50% sul prezzo di vendita.
Come descritto in dettaglio nell’apposita sezione del mio vademecum, i contratti possibili con i galleristi sono sostanzialmente tre: estimatorio (o conto vendita), di esclusiva e di compravendita.
Sia chiaro che in base all’art. 109 LDA la vendita di un’opera non comporta automaticamente il trasferimento di tutti i diritti patrimoniali. Tali diritti devono essere oggetto di specifica contrattazione, pertanto vanno espressamente identificati e specificati per iscritto, eventualmente anche nel contratto di compravendita.
Di conseguenza l’acquirente di un’opera non può concedere liberamente a chicchessia la facoltà di riprodurre la foto dell’opera, ad esempio mostrarla in articoli o in genere su siti web o raffigurarla in cartelloni pubblicitari. Non fa eccezione nemmeno la possibilità di mostrare la foto dell’opera nei cataloghi o nei manifesti pubblicitari delle esposizioni in cui l’opera viene messa in vendita. Quindi è consigliabile inserire espressamente almeno questa facoltà nel contratto di compravendita. Diversamente, si rischia di rendere più difficile la vendita dell’opera e, pertanto, di deprezzarla.
Arriviamo infine al famoso diritto di seguito. Ai sensi dell’art. 144 LDA e seguenti, l’artista ha “diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore“. Tale diritto non si applica per le vendite entro i tre anni dal primo acquisto effettuato direttamente dall’autore, purché il prezzo non sia superiore a 10.000 euro. Ad ogni modo, sussiste sempre la presunzione di vendita dopo i tre anni dal primo acquisto, salvo prova contraria.
Il diritto è dovuto espressamente per tutte le opere delle arti figurative (anche anonime e pseudonime) in misura percentuale (al netto dell’imposta) diversa a seconda del prezzo (art. 150 LDA):
- meno di 3.000,00 euro: compenso non dovuto;
- 3.000,00 – 50.000,00 euro: 4%;
- 50.000,01 – 200.000,00 euro: 3%;
- 200.000,01 – 350.000,00 euro: 1%;
- 350.000,01 – 500.000,00 euro: 0,5%;
- 500.000,01 euro in su: 0,25%.
Tale compenso è a carico del venditore, il quale ha l’obbligo di versarlo all’artista necessariamente per tramite della SIAE. Obbligati in solido sono gli eventuali intermediari professionisti (gallerie, case d’asta, ecc.) che sono intervenuti nella vendita (art. 152 LDA).
Per riscuotere i compensi tramite la SIAE l’artista deve inviare un modulo apposito alla sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative), senza sostenere alcuna spesa di istruttoria. Per tutte le informazioni necessarie, è possibile scaricare sul sito SIAE l’apposita brochure informativa.
Se volete sapere come e quando è nato il diritto di seguito, potete leggere il mio articolo completo pubblicato su ArtsLife.com: “Storia del diritto di seguito: da Secrétan alla direttiva europea“.