Per chi è obbligatoria adesso la PEC? Il Decreto Semplificazioni del 16/07/2020 in tema di domicilio digitale ha introdotto nuove norme che rendono l’obbligo più effettivo.
Proprio ieri mi sono occupato delle notifiche in cancelleria per mancanza o malfunzionamento colpevole della PEC obbligatoria .
È il caso di tornare sull’argomento per fare il punto della situazione in prospettiva delle misure previste dal Decreto Semplificazioni.
Anzitutto è bene precisare che la PEC è attualmente obbligatoria per:
- tutti i soggetti che per svolgere la loro attività hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese, ossia:
- imprenditori individuali
- società
- consorzi
- organizzazioni qualificabili come imprese sociali
- enti pubblici che svolgono attività commerciale rilevante
- soggetti esteri che svolgono attività economica rilevante in Italia
- tutti i professionisti che per svolgere la loro attività hanno l’obbligo di iscriversi all’albo di appartenenza;
- le Pubbliche Amministrazioni.
In concreto, l’obbligo di munirsi di PEC non sfiora in alcun modo le persone fisiche che dichiarano redditi occasionali da lavoro autonomo non superiori a 5.000 euro l’anno, ex art. 54-bis del DL n. 50/2017: chi supera questo limite è di fatto obbligato ad aprire partita IVA, quindi generalmente ad iscriversi al Registro delle Imprese e, conseguentemente, a munirsi di PEC.
L’obbligo di munirsi di PEC diverrà vero e proprio domicilio digitale, in grado di sostituire in tutto e per tutto il classico indirizzo fisico postale; inoltre tale concetto verrà esteso anche in ambito europeo, in attesa di raggiungere un protocollo tecnico comune tra i Paesi della UE.
Nel frattempo, il Decreto Semplificazioni ha introdotto nuove conseguenze per chi non si mette in regola con la PEC entro il giorno 01/10/2020. In primis, sono previste sanzioni fino a 2.064 euro per le PEC obbligatorie mancanti o non funzionanti correttamente.
La vera novità tra le predette conseguenze dell’inadempimento, a parte l’inasprimento delle sanzioni, è costituita dall’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale abilitato tuttavia solo a ricevere la corrispondenza.
Certamente sarebbe stata apprezzabile anche l’estensione della notifica giudiziaria in cancelleria del luogo corrispondente al domicilio, come ho prospettato nell’articolo apposito tuttavia le chance per i furbetti di scomparire saranno davvero ridotte al lumicino.